Comuni Italiani Art. 21 - Il Diritto d'Informazione e di Accesso. Statuto Comunale di Caravino (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini caravinesi

Statuto Comune di Caravino

Parte I
Capo IV - Forme di Accesso dei Cittadini all'Informazione e ai Procedimenti Amministrativi
Sezione 1
Art. 21 - Il Diritto d'Informazione e di Accesso
1. Tutti i cittadini hanno diritto, sia singoli che associati, di accedere agli atti amministrativi ed ai documenti ed al rilascio di copie previo pagamento dei soli costi di riproduzione, secondo le disposizioni di legge vigenti.

2. L'amministrazione potrà costituire, altresì, apposito ufficio di pubbliche relazioni abilitato a ricevere eventuali reclami e suggerimenti degli utenti per il miglioramento dei servizi.

3. II Comune garantisce, mediante il regolamento, ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.

4. II Comune esemplificherà la modulistica e ridurrà la documentazione a corredo delle domande di prestazioni, applicando le disposizioni sull'autocertificazione previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. L'eventuale costituzione di sportelli polivalenti faciliterà l'accesso degli utenti e dei cittadini ai servizi pubblici.

6. II diritto di accesso alle strutture e ai servizi comunali è altresì assicurato agli enti pubblici, alle organizzazioni del volontariato ed alle associazioni in genere.

7. L'apposito regolamento disciplinerà organicamente la materia.

 
Altri Articoli:
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