(Nuovo ex art. 16) 1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie; 2. Ai fini della convocazione sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione. 3. Il Consiglio può essere convocato: a) dal Sindaco che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme della legge e del presente Statuto. In caso di assenza o impedimento del Sindaco gli adempimenti predetti sono assolti dal vicesindaco; b) su richiesta di 1/5 dei consiglieri in carica che devono indicare anche gli argomenti da trattare. In quest'ultimo caso la adunanza deve avere luogo entro il termine di 20 giorni dall'avvenuta presentazione della richiesta. Qualora il Sindaco non vi provveda, la convocazione è disposta dal Prefetto, previa diffida. 4. La convocazione è effettuata con avvisi scritti contenenti l'ordine del giorno da recapitarsi nel domicilio dei singoli consiglieri o da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. 5. La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale o tramite la ricevuta di ritorno. 6. Gli avvisi devono essere recapitati ai Consiglieri almeno cinque giorni prima dell'adunanza, quando si tratti di sessioni ordinarie ed almeno tre giorni prima se di sessioni straordinarie. Nei casi di urgenza, da indicarsi espressamente, il Consiglio può essere convocato con avvisi da notificarsi almeno 24 ore prima. In questo caso: a) ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei consiglieri; b) il Sindaco deve munirsi della prova dell'avvenuto recapito degli avvisi di convocazione. 7. La mancata osservanza delle norme di convocazione rende invalida la riunione. L'invalidità è sanata qualora l'interessato sia presente alla riunione e dichiari di non opporsi alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. |