(ex art. 17) 1. Per la validità della seduta del Consiglio, in prima convocazione, occorre la presenza di metà dei componenti assegnati. 2. La seduta è dichiarata deserta, qualora, trascorsi sessanta minuti dall'ora indicata nell'avviso di convocazione, non sia stato raggiunto il numero legale. Della diserzione sarà dato atto nel verbale. 3. Per la validità delle sedute in seconda convocazione è sufficiente l'intervento di almeno quattro consiglieri. 4. Qualora nell'avviso di prima convocazione, non sia stata indicata la data della seconda convocazione, questa non potrà avvenire prima di 48 ore dalla seduta dichiarata deserta. 5. L'avviso per la seconda convocazione deve essere recapitato agli interessati almeno 24 ore prima dell'inizio della seduta. Quando, invece, l'avviso di prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, per il caso che si renda necessaria, l'avviso di seconda convocazione è rinnovato ai soli componenti non intervenuti alla prima. |