(Nuovo ex art. 15) 1. Il Consiglio Comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari. 2. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico - amministrativo dell'organo consiliare. 3. Il Consiglio Comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare l'imparzialità e la corretta gestione amministrativa. 4. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo altresì il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale. 5. Gli atti fondamentali del consiglio devono contenere la individuazione degli obiettivi da raggiungere nonchè le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere. 6. Il Consiglio Comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà. |