Comuni Italiani Art. 13 - Poteri. Statuto Comunale di Candia Canavese (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini candiesi

Statuto Comune di Candia Canavese

Titolo I - Organi del Comune
Art. 13 - Poteri
1. Il Presidente del Consiglio:
a) rappresenta il consiglio comunale nell'ente;
b) convoca il consiglio fissando la data;
c) riunisce il consiglio entro venti giorni dalla richiesta di almeno un quinto dei consiglieri in carica, inserendo nell'ordine del giorno le questioni richieste. Il termine predetto è ridotto a cinque giorni quando vi è motivata particolare urgenza della trattazione;
d) dirama l'ordine del giorno formulato su proposte compiutamente istruite, presentate dalla Giunta, da qualsiasi consigliere;
e) presiede e disciplina la discussione degli argomenti all'ordine del giorno nella successione in cui vi sono esposti, salvo le modifiche decise dal consiglio stesso su proposta del suo Presidente, o di ciascun consigliere;
f) proclama il risultato delle votazioni e la decisione assunta;
g) firma, insieme al Segretario comunale, i relativi verbali e gli estratti delle deliberazioni;
h) insedia le commissioni e vigila sul loro regolare funzionamento.
 
Altri Articoli:
Art. 14 - Competenze ed Attribuzioni del Consiglio Comunale
Art. 12 - Programma di Governo
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