Comuni Italiani Art. 26 - Competenze. Statuto Comunale di Brandizzo (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini brandizzesi

Statuto Comune di Brandizzo

Titolo II - Ordinamento Strutturale
Capo I - Organi e Loro Attribuzioni
Art. 26 - Competenze
1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario comunale, al Direttore generale se nominato o ai responsabili dei servizi.

2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso tesso.

3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
• propone al Consiglio i regolamenti
• approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportino impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o da regolamenti ai responsabili dei servizi
• elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio
• assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione
• modifica le tariffe, mentre elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove
• nomina i membri delle Commissione per i concorsi/selezioni su proposta del responsabile del servizio interessato
• propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere e enti e persone
• approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio
• nomina e revoca il Direttore Generale o autorizza il Sindaco a conferire le relative funzioni al Segretario comunale
• dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni
• fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento
• esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo
• approva gli accordi contrattazione decentrata e ne autorizza la sottoscrizione
• decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere tra gli organi gestionali dell'Ente
• determina, su proposta del nucleo di valutazione, i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione
• approva il Piano Esecutivo di Gestione
• può sottoporre al controllo preventivo di legittimità dell'organo regionale di controllo ogni altra deliberazione dell'Ente.

 
Altri Articoli:
Art. 27 - Partecipazione Popolare
Art. 25 - Funzionamento della Giunta
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