Comuni Italiani Art. 27 - Partecipazione Popolare. Statuto Comunale di Brandizzo (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini brandizzesi

Statuto Comune di Brandizzo

Titolo II - Istituti di Partecipazione e Diritti dei Cittadini
Capo I - Partecipazione
Art. 27 - Partecipazione Popolare
1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'attivitą dell'Ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialitą e la trasparenza.

2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato ed il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo.

3. Il Consiglio comunale predispone e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalitą con cui i cittadini possono far valere i diritto e le prerogative previste dal presente Titolo.

 
Altri Articoli:
Art. 28 - Associazionismo
Art. 26 - Competenze
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