Comuni Italiani Art. 25 - Funzionamento della Giunta. Statuto Comunale di Brandizzo (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini brandizzesi

Statuto Comune di Brandizzo

Titolo II - Ordinamento Strutturale
Capo I - Organi e Loro Attribuzioni
Art. 25 - Funzionamento della Giunta
1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

2. Le modalità di convocazione e funzionamento sono stabilite in modo informale dalla Giunta stessa.

3. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta della Giunta o del Sindaco non comporta la dimissione degli stessi.

4. Le sedute sono valide se sono presenti la metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

 
Altri Articoli:
Art. 26 - Competenze
Art. 24 - Nomina
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