1. L'iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi d'interesse generale della comunità, si esercita mediante la presentazione all'organo competente ad adottare il provvedimento finale di progetto articolato o di schema di deliberazione. 2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno un ventesimo degli elettori che risultano residenti al 31 dicembre dell'anno precedente quello in cui la proposta viene presentata. 3. Il diritto di iniziativa può esercitarsi anche mediante la presentazione di proposte da parte di frazioni o di borgate la cui popolazione rappresenti complessivamente almeno un decimo degli elettori residenti nel Comune al 31 dicembre dell'anno precedente quello in cui si intende esercitare il diritto di iniziativa. 4. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie: a) formazione dei bilanci comunali e dei conti consuntivi; b) tributi comunali e determinazione delle tariffe e delle fasce di applicazione; c) espropriazione per pubblica utilità; d) designazioni e nomine dei rappresentanti comunali; e) provvedimenti concernenti il personale comunale; f) atti adottati dagli organi comunali in conseguenza di specifiche disposizioni legislative nazionali e/o regionali; g) strumenti urbanistici; h) annullamento, revoca e abrogazione di atti amministrativi; i) materie per le quali non è ammesso il referendum consultivo. 5. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e sottoscrizione delle firme dei proponenti. 6. Il Comune, nei modi stabiliti dal regolamento, favorisce le procedure e fornisce, nei limiti delle proprie possibilità, gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa popolare. |