Comuni Italiani Art. 64 - Procedure per l'Approvazione della Proposta. Statuto Comunale di Borgaro Torinese (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini borgaresi

Statuto Comune di Borgaro Torinese

Parte III - Partecipazione Popolare
Capo I - Istituti della Partecipazione
Art. 64 - Procedure per l'Approvazione della Proposta
1. La commissione consiliare competente, alla quale il progetto di iniziativa popolare viene assegnato, decide, in via esclusiva, sulla ricevibilità ed ammissibilità formale della proposta presentata e redige regolare verbale.

2. Entro il termine di 90 (novanta) giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, trasmette il progetto corredato dalla propria relazione al Consiglio comunale.

3. Il Consiglio comunale ha l'obbligo di esaminare la proposta medesima entro i successivi 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento da parte dell'apposita commissione comunale.

4. Ove il Consiglio comunale non assuma, entro tale termine, alcuna determinazione sulla proposta pervenuta, nei successivi 30 (trenta) giorni ogni consigliere comunale ha la facoltà di chiedere che la proposta stessa venga ammessa direttamente alla votazione finale nel suo complesso.

5. In ogni caso, scaduto infruttuosamente questo ultimo termine, la proposta dovrà essere iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta conciliare utile.

6. Ai lavori della commissione possono liberamente partecipare tutti i cittadini, solo in qualità di uditori.

 
Altri Articoli:
Art. 65 - Referendum
Art. 63 - Esercizio del Diritto d'Iniziativa Popolare
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