Comuni Italiani Art. 17 - Convocazione del Consiglio Comunale. Statuto Comunale di Bollengo (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini bollenghini

Statuto Comune di Bollengo

Titolo II - Organi Elettivi
Capo I - Consiglio Comunale
Art. 17 - Convocazione del Consiglio Comunale
1. Il Consiglio comunale si riunisce ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità. Sono ordinarie tutte le sedute, necessarie all'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo; per queste sedute l'avviso di convocazione deve pervenire ai Consiglieri almeno 5 giorni prima di quello stabilito per la seduta;

2. Negli altri casi l'avviso, con l'elenco degli oggetti da trattare, deve essere consegnato ai Consiglieri almeno 3 giorni prima di quello stabilito per la seduta. Tuttavia nei casi d'urgenza, è sufficiente che l'avviso con il relativo elenco sia consegnato ventiquattr'ore prima. Il Sindaco riunisce il Consiglio di propria iniziativa, ovvero quando lo richiede un quinto dei Consiglieri comunali: in quest'ultimo caso la seduta deve avere luogo entro venti giorni dalla richiesta.

3. In casi di gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'Ente, il Sindaco, su richiesta del revisore dei conti, deve convocare il Consiglio nell'ambito delle disposizioni di legge.

4. Il Consiglio può essere convocato per una pluralità di adunanze che costituiscono una sessione. Può altresì essere convocato per sessioni tematiche secondo le modalità fissate dal regolamento.

 
Altri Articoli:
Art. 18 - Presidenza e Svolgimento delle Sedute Consiliari e Votazioni
Art. 16 - Diritti e Doveri dei Consiglieri
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