Comuni Italiani Art. 18 - Presidenza e Svolgimento delle Sedute Consiliari e Votazioni. Statuto Comunale di Bollengo (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini bollenghini

Statuto Comune di Bollengo

Titolo II - Organi Elettivi
Capo I - Consiglio Comunale
Art. 18 - Presidenza e Svolgimento delle Sedute Consiliari e Votazioni
1. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco o, in caso di sua assenza od impedimento, da chi lo sostituisce ai sensi dell'art. 36.

2. Chi presiede l'adunanza del Consiglio è investito del potere per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dai regolamenti, la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni.

3. Il Sindaco ha facoltà, con provvedimento motivato, di sospendere e sciogliere l'adunanza e ordinare l'espulsione di chiunque sia causa di disordine.

4. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi in cui la discussione verta su discussioni implicanti giudizi valutativi di persone.

5. Il Consiglio è validamente riunito con l'intervento di almeno la metà dei Consiglieri assegnati.

6. Il Consiglio comunale delibera con la maggioranza assoluta dei votanti e solo su argomenti iscritti all'ordine del giorno, salvo i casi in cui sia richiesta una diversa maggioranza.

7. Le votazioni sono, di norma, palesi, rese per alzata di mano.

8. Le votazioni a scrutinio segreto sono limitate ai casi previsti dalla legge e dal regolamento.

9. I Consiglieri che nelle votazioni palesi dichiarano di astenersi dal voto, non si computano nel numero dei votanti, ma soltanto nel numero necessario per rendere legale l'adunanza.

10. Nelle votazioni rese a scrutinio segreto le schede bianche, le nulle e non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

11. Nel caso di parità di voti, il Sindaco può ripetere due volte la votazione nella stessa seduta o in seduta successiva.

12. Qualora nelle nomine di competenze del Consiglio debba essere garantita la rappresentanza della minoranza e non sia già predeterminata una forma particolare di votazione, risulteranno eletti coloro che, entro la quota spettante alla minoranza stessa e nell'ambito delle designazioni espresse dal rispettivo capogruppo, abbiano riportato il maggior numero di voti, anche se inferiore alla maggioranza assoluta dei votanti.

13. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi nei quali, secondo il regolamento, il pubblico non è ammesso.

 
Altri Articoli:
Art. 19 - Gruppi Consiliari
Art. 17 - Convocazione del Consiglio Comunale
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