Comuni Italiani Art. 16 - Diritti e Doveri dei Consiglieri. Statuto Comunale di Bollengo (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini bollenghini

Statuto Comune di Bollengo

Titolo II - Organi Elettivi
Capo I - Consiglio Comunale
Art. 16 - Diritti e Doveri dei Consiglieri
1. I Consiglieri comunali, con la procedura stabilita dal regolamento, hanno diritto di:
- esercitare l'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio;
- presentare all'esame del Consiglio mozioni e interrogazioni alle quali, se formulate in forma scritta, deve essere data risposta scritta salvo espressa richiesta di risposta in aula; la risposta deve essere data sollecitamente, comunque entro trenta giorni;
- richiedere la convocazione del Consiglio con le modalità stabilite dalla legge indicando le questioni, di competenza del Consiglio, che il Sindaco deve iscrivere all'ordine del giorno e discutere nella prima seduta successiva da convocarsi entro 20 giorni;
- percepire le indennità stabilite dalla legge.

2. Ogni Consigliere comunale, con le modalità stabilite dal regolamento, allo scopo di conciliare il pieno esercizio del diritto dei Consiglieri con la funzionalità degli uffici e dei servizi, ha diritto di ottenere :
- dagli uffici del Comune, dalle aziende, dai consorzi e dagli Enti che da esso dipendono tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato;
- dal segretario comunale copie di atti e documenti che risultano necessari per l'espletamento del suo mandato. Il Consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti, nei casi specificatamente previsti dalla legge.

3. Il Consigliere che per motivi personali, di affinità e parentela fino al quarto grado, professionali o di altra natura abbia interesse ad una deliberazione deve assentarsi dall'adunanza per la durata del dibattito e della votazione sulla stessa, richiedendo che ciò sia fatto constatare a verbale.

4. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti, fino alla nomina dei successori.

5. I Consiglieri che non intervengono senza giustificati motivi ad una intera sessione ordinaria del Consiglio sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio nelle forme previste dal regolamento e può essere richiesta da ciascun Consigliere, dal Prefetto e da qualunque cittadino.

6. Per assicurare, la massima trasparenza ogni Consigliere comunale deve comunicare, qualora lo richieda il Consiglio comunale, i redditi ed il patrimonio posseduti.

 
Altri Articoli:
Art. 17 - Convocazione del Consiglio Comunale
Art. 15 - Consiglieri Comunali
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