Comuni Italiani Articolo 33 - Diritto di Accesso. Statuto Comunale di Beinasco (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini beinaschesi

Statuto Comune di Beinasco

Titolo III - Istituti di Partecipazione e Difensore Civico
Capo I - Partecipazione Popolare e Diritto di Accesso e Informazione
Articolo 33 - Diritto di Accesso
1. È garantito a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridiche rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi ad atti anche interni del Comune, delle aziende, enti, istituzioni da esso dipendenti e dei concessionari di servizi comunali.

2. Sono esclusi permanentemente o temporaneamente dal diritto di accesso i documenti dei quali disposizioni normative dello Stato o del Comune vietano la divulgazione o consentono il differimento di questa.

3. Le modalità dell'accesso e della partecipazione degli interessati agli atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive e le relative norme organizzative sono stabilite da apposito regolamento nel rispetto dei principi fissati dalla legge.

 
Altri Articoli:
Articolo 34 - Diritto di Informazione
Articolo 32 - Effetti del Referendum e della Consultazione
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