1. Tutti gli atti del Comune sono pubblici, tranne quelli per i quali sono stabiliti divieti ai sensi dell'articolo 33, comma 2. 2. Il Comune, salvi i casi di segreto d'ufficio previsti dalla legge, può avvalersi di qualunque mezzo idoneo ad assicurare agli interessati, in modo tempestivo e completo, l'accesso alle informazioni di cui è in possesso e, in particolare, a quelle relative allo stato degli atti e delle procedure che li riguardano. 3. Con il medesimo regolamento di cui all'articolo 33, comma 3, il Comune individua modalità atte a: a) fornire all'utenza informazioni relative ai servizi, agli atti, e allo stato dei procedimenti; b) favorire la relazione con l'utenza, facilitando il rapporto tra i cittadini che intendono esercitare i propri diritti di partecipazione e di accesso ed i responsabili di procedimento. 4. Il Comune cura l'archiviazione dei dati ed il consiglio comunale stabilisce norme per garantire l'accessibilità. |