Comuni Italiani Articolo 34 - Diritto di Informazione. Statuto Comunale di Beinasco (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini beinaschesi

Statuto Comune di Beinasco

Titolo III - Istituti di Partecipazione e Difensore Civico
Capo I - Partecipazione Popolare e Diritto di Accesso e Informazione
Articolo 34 - Diritto di Informazione
1. Tutti gli atti del Comune sono pubblici, tranne quelli per i quali sono stabiliti divieti ai sensi dell'articolo 33, comma 2.

2. Il Comune, salvi i casi di segreto d'ufficio previsti dalla legge, può avvalersi di qualunque mezzo idoneo ad assicurare agli interessati, in modo tempestivo e completo, l'accesso alle informazioni di cui è in possesso e, in particolare, a quelle relative allo stato degli atti e delle procedure che li riguardano.

3. Con il medesimo regolamento di cui all'articolo 33, comma 3, il Comune individua modalità atte a:
a) fornire all'utenza informazioni relative ai servizi, agli atti, e allo stato dei procedimenti;
b) favorire la relazione con l'utenza, facilitando il rapporto tra i cittadini che intendono esercitare i propri diritti di partecipazione e di accesso ed i responsabili di procedimento.

4. Il Comune cura l'archiviazione dei dati ed il consiglio comunale stabilisce norme per garantire l'accessibilità.

 
Altri Articoli:
Articolo 35 - Albo Pretorio
Articolo 33 - Diritto di Accesso
Indice Statuto
Pagine Utili
Indice Statuto
Informazioni sul Comune di Beinasco
Provincia di Torino
Regione Piemonte
Lista Siti su Beinasco

Cerca nel sito

 
Comuni-Italiani.it © 2004/2024 Prometheo  

Informativa Privacy - Note sui Dati

 
Comuni Provincia di Torino: Comune di Bibiana Comune di Barone Canavese Lista