1. Nei casi di referendum consultivo o propositivo, entro sessanta giorni dalla 1proclamazione del risultato della consultazione referendaria ad opera del sindaco, il consiglio comunale ne prende atto ed assume le conseguenti, motivate deliberazioni. L'eventuale non riconoscimento del risultato del referendum è deliberato con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti del consiglio comunale ovvero, in una seconda votazione da tenere a non meno di dieci giorni dalla prima, dalla maggioranza assoluta dei componenti. 2. Nel caso di referendum abrogativo, qualora il risultato sia favorevole all'abrogazione dell'atto o delle singole disposizioni oggetto della consultazione, il sindaco, con proprio decreto, dichiara l'avvenuta abrogazione dell'atto o delle disposizioni suddette. Nel caso che il risultato del referendum sia contrario all'abrogazione dell'atto o delle singole disposizioni oggetto della consultazione, il sindaco ne dà notizia e non può proporsi richiesta di referendum per l'abrogazione del medesimo atto delle disposizioni suddette prima che siano trascorsi quattro anni. 3. Nel caso di consultazione, entro sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole, il Consiglio Comunale o la Giunta Comunale, a seconda della competenza, dovrà discutere sull'argomento proposto a consultazione. |