1. Sono previsti referendum in tutte le materie di esclusiva competenza comunale. 2. Il referendum è indetto dal sindaco: a) quando lo delibera il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei componenti; b) quando è richiesto da almeno il dieci per cento dei titolari dei diritti di partecipazione con propria firma autenticata. 3. Nei referendum hanno diritto di voto e di sottoscrizione della richiesta prevista dal comma 2, lettera b), i titolari dei diritti di partecipazione di cui all'articolo 25, comma 1, che non si trovino nelle condizioni di esclusione dall'elettorato attivo a causa di sentenza che la comporti. 4. Il referendum non può essere indetto in materia di tributi locali e di tariffe, su provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato o meramente esecutivi e non può svolgersi su oggetti che siano già stati sottoposti a consultazione referendaria negli ultimi quattro anni. 5. Sono previste forme di consultazione su problematiche inerenti i singoli quartieri, che non abbiano ripercussioni su tutto il territorio comunale, quando richiesto da almeno il dieci per cento dei titolari dei diritti di partecipazione residenti nello stesso quartiere. A specifiche forme di consultazione potranno anche essere ammessi i sedicenni. 6. Apposito regolamento determina i requisiti di ammissibilità di referendum e consultazione da accertare nei casi di cui al comma 2, lettera b), prima della raccolta delle firme, i tempi, i modi, le condizioni di accoglimento e di svolgimento del referendum e la disciplina della consultazione referendaria. Qualora vengano proposti più referendum, questi sono accorpati in un unico turno annuale. Il regolamento stabilisce modalità organizzative tali da garantire il massimo contenimento dei costi della consultazione. 7. Il referendum e la consultazione non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali. |