Comuni Italiani Art. 8 - Deliberazioni degli Organi Collegiali. Statuto Comunale di Banchette (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini banchettesi

Statuto Comune di Banchette

Titolo II° : Ordinamento Strutturale
Capo I° Organi e Loro Attribuzioni
Art. 8 - Deliberazioni degli Organi Collegiali
1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazioni palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'approvazione delle finalità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questa svolta.

2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario Comunale, secondo la modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

3. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità; in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal presidente, di norma il più giovane d'età.

4. I verbali del Consiglio e della Giunta sono firmati dal Sindaco e dal Segretario.

 
Altri Articoli:
Art. 9 - Consiglio Comunale
Art. 7 - Organi
Indice Statuto
Pagine Utili
Indice Statuto
Informazioni sul Comune di Banchette
Provincia di Torino
Regione Piemonte
Lista Siti su Banchette

Cerca nel sito

 
Comuni-Italiani.it © 2004/2024 Prometheo  

Informativa Privacy - Note sui Dati

 
Comuni Provincia di Torino: Comune di Barbania Comune di Balme Lista