Comuni Italiani Art. 7 - Organi. Statuto Comunale di Banchette (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini banchettesi

Statuto Comune di Banchette

Titolo II° : Ordinamento Strutturale
Capo I° Organi e Loro Attribuzioni
Art. 7 - Organi
1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

2. Il Consiglio Comunale č organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

3. Il Sindaco č responsabile dell'Amministrazione ed č legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo e di responsabile della Protezione Civile secondo le leggi dello Stato.

4. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attivitā propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.

 
Altri Articoli:
Art. 8 - Deliberazioni degli Organi Collegiali
Art. 6 - Programmazione e Cooperazione
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