1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico - amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione; la presidenza del Consiglio Comunale spetta al Sindaco, in sua assenza al Vice Sindaco, se Consigliere Comunale, mancando anche il Vice Sindaco o se lo stesso è un assessore esterno, la presidenza del Consiglio Comunale spetta al Consigliere Anziano come definito all'art. 13. 2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge. 3. Il Consiglio Comunale esercita la potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari. 4. Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico - amministrativo dell'Organo Consigliare. La mancata adozione di nuovi indirizzi entro 45 giorni dall'insediamento dell'organo consiliare, corrisponde a una conferma tacita di quelli assunti in precedenza. 5. Il Consiglio Comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di solidarietà, pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa. 6. Il Consiglio Comunale delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, calcolati senza tenere conto degli astenuti e di quanti abbiano votato scheda bianca, salvo i casi di maggioranza qualificata previsti dalla legge e dallo Statuto. |