Comuni Italiani Art. 28 - Attribuzioni di Organizzazione. Statuto Comunale di Avigliana (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini aviglianesi

Statuto Comune di Avigliana

Parte I - Organizzazione Istituzionale
Titolo I - Organi del Comune
Art. 28 - Attribuzioni di Organizzazione
1. Il Sindaco:
- convoca e presiede la Giunta, stabilendo gli argomenti da porre all'Ordine del Giorno;
- riceve le interrogazioni assegnandole, se del caso, agli Assessori competenti per materia;
- riceve le dimissioni degli Assessori;
- ha facoltà di delegare agli Assessori i poteri che la legge e lo Statuto gli attribuiscono. In particolare il Sindaco può delegare ai singoli Assessori il compito di sovrintendere ad un determinato settore di amministrazione o a specifici progetti. L'attività di sovrintendenza si traduce in un'articolata specificazione degli indirizzi e nell'esercizio del potere di controllo;
- autorizza le missioni degli Assessori e del Segretario Generale;
- presiede le assemblee pubbliche nelle quali partecipa come rappresentante dell'Ente
- di tutte le deleghe rilasciate, non aventi carattere temporaneo, deve essere data comunicazione al Consiglio.
 
Altri Articoli:
Art. 29 - Attribuzioni per I Servizi Statali
Art. 27 - Attribuzioni di Vigilanza
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