Comuni Italiani Art. 29 - Attribuzioni per I Servizi Statali. Statuto Comunale di Avigliana (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini aviglianesi

Statuto Comune di Avigliana

Parte I - Organizzazione Istituzionale
Titolo I - Organi del Comune
Art. 29 - Attribuzioni per I Servizi Statali
1. Competono al Sindaco, inoltre, ai sensi delle vigenti leggi, le seguenti attribuzioni per i servizi statali:
- sovrintendere, emanare direttive ed esercitare vigilanza sui servizi di competenza statale assegnati al Comune;
- sovrintendere, tenendo informato il Prefetto, ai servizi di vigilanza ed a tutto quanto interessa la sicurezza e l'ordine pubblico;
- adottare i provvedimenti contingibili ed urgenti ed assumere tutte le iniziative conseguenti ai sensi delle vigenti norme;
- emanare, per quanto di propria competenza, atti e provvedimenti in materia di circolazione stradale, sanità ed igiene, edilizia e salvaguardia ambientale;
- delegare le funzioni sindacali per i servizi statali, quando la legge non lo vieta, agli Assessori, Segretario Generale e funzionari apicali;
- delegare ai Consiglieri comunali incarichi specifici;
- informare la popolazione su situazioni di pericolo in caso di calamità naturali.
 
Altri Articoli:
Art. 30 - Vice Sindaco
Art. 28 - Attribuzioni di Organizzazione
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