Comuni Italiani Art. 27 - Attribuzioni di Vigilanza. Statuto Comunale di Avigliana (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini aviglianesi

Statuto Comune di Avigliana

Parte I - Organizzazione Istituzionale
Titolo I - Organi del Comune
Art. 27 - Attribuzioni di Vigilanza
1. Sono attribuite al Sindaco, quale organo di vigilanza:
- il potere di promuovere indagini e verifiche amministrative sull'intera attivitą del Comune;
- il compimento di atti conservativi dei diritti del Comune;
- il potere di disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le societą, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse informandone il Consiglio comunale;
- il potere di promuovere ed assumere iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e societą appartenenti al Comune, svolgano le loro attivitą secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;
- acquisisce direttamente presso gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati.
 
Altri Articoli:
Art. 28 - Attribuzioni di Organizzazione
Art. 26 - Attribuzioni quale Organo di Amministrazione
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