1. La Giunta č convocata e presieduta dal Sindaco che, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori, stabilisce l'ordine del giorno dei lavori. 2. L'attivitā della Giunta comunale č collegiale. 3. Gli Assessori, con delega del Sindaco, sono preposti ai vari rami dell'amministrazione comunale, raggruppati per settori omogenei. In mancanza di limitazioni espresse nell'atto di delega devono intendersi conferiti all'Assessore, nell'ambito di materie delegate, tutti i poteri normalmente spettanti al Sindaco. 4. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta e collaborano con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compiono gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al Consiglio ed alla Giunta e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Generale, al Direttore Generale ove nominato od ai responsabili dei servizi comunali. 5. La loro attivitā č promossa e coordinata dal Sindaco - Presidente. 6. Gli Assessori svolgono attivitā preparatoria dei lavori di Giunta e presentano, nell'ambito degli incarichi loro attribuiti, le proposte di intervento formulate dagli uffici verificando che esse rientrino nell'attuazione dei programmi generali dell'Ente approvati dal Consiglio. Forniscono ai funzionari apicali dell'Ente le direttive per la predisposizione dei programmi e dei progetti da sottoporre all'esame degli organi di governo. 7. Le modalitā di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa. 8. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. 9. Alle sedute della Giunta possono partecipare i revisori dei conti senza diritto di voto. |