Comuni Italiani Art. 24 - Principi per l'Attività Deliberativa degli Organi Collegiali. Statuto Comunale di Avigliana (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini aviglianesi

Statuto Comune di Avigliana

Parte I - Organizzazione Istituzionale
Titolo I - Organi del Comune
Art. 24 - Principi per l'Attività Deliberativa degli Organi Collegiali
1. Gli organi collegiali deliberano, in prima convocazione, validamente con l'intervento della maggioranza dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranza qualificata prevista espressamente dalle leggi o dallo Statuto.

2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Le decisioni concernenti persone si assumono a scrutinio segreto allorquando si debbano esprimere apprezzamenti sulle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'operato da questa svolta.

3. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazioni sono curate dai Responsabili di Area. Il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute degli organi collegiali sono curati dal Segretario Generale che partecipa alle stesse, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il Segretario non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tale caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal Presidente.

5. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

 
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