Comuni Italiani Art. 22 - Composizione. Statuto Comunale di Avigliana (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini aviglianesi

Statuto Comune di Avigliana

Parte I - Organizzazione Istituzionale
Titolo I - Organi del Comune
Art. 22 - Composizione
1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco e da un numero minimo di cinque assessori ad un massimo di sette assessori. La determinazione del numero compete al Sindaco. Un assessore è investito della carica di Vice Sindaco.

2. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri; potrà, tuttavia, essere nominato un Assessore esterno al Consiglio, purchè dotato dei requisiti di eleggibilità ed in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

3. L'Assessore esterno deve partecipare alle sedute del Consiglio e può intervenire nella discussione ma non ha diritto di voto.

4. Al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri è vietato dalla legge ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

 
Altri Articoli:
Art. 23 - Funzionamento ed Attività degli Assessori
Art. 21 - Elezione e Prerogative
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