Comuni Italiani Art. 21 - Elezione e Prerogative. Statuto Comunale di Avigliana (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini aviglianesi

Statuto Comune di Avigliana

Parte I - Organizzazione Istituzionale
Titolo I - Organi del Comune
Art. 21 - Elezione e Prerogative
1. La Giunta è nominata dal Sindaco nei termini e con le modalità stabilite dalla legge e presentata al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Il Sindaco può revocare, con proprio motivato provvedimento, uno o più Assessori dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

3. I singoli Assessori, oltreché per revoca, cessano dalla carica in caso di morte, dimissioni e decadenza e sono sostituiti con provvedimento del Sindaco comunicato al Consiglio Comunale nella sua prima seduta successiva. Le dimissioni da Assessore devono essere presentate per iscritto e consegnate al Sindaco che le acquisisce agli atti. Esse sono immediatamente efficaci.

4. La legge disciplina le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica e lo status dei componenti l'organo e prevede gli istituti della decadenza e della revoca.

 
Altri Articoli:
Art. 22 - Composizione
Art. 20 - Competenze della Giunta Comunale
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