Comuni Italiani Art. 16 - Attribuzioni delle Commissioni. Statuto Comunale di Avigliana (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini aviglianesi

Statuto Comune di Avigliana

Parte I - Organizzazione Istituzionale
Titolo I - Organi del Comune
Art. 16 - Attribuzioni delle Commissioni
1. Le commissioni "permanenti" svolgono attivitą di esame preliminare delle proposte da sottoporre all'esame del Consiglio al fine di favorire l'esercizio delle funzioni dell'organo stesso e svolgono attivitą di studio, ricerca e proposta sulle materie di propria competenza.

2. Le commissioni "temporanee o speciali" nell'ambito della competenza del Consiglio comunale, svolgono attivitą di esame di materie relative a questioni di carattere particolare o speciale che esulano dalle competenze delle commissioni permanenti e che sono individuate di volta in volta al momento della costituzione delle stesse.

3. Il regolamento disciplinerą l'esercizio delle seguenti attribuzioni:
- la nomina del Presidente della commissione;
- la procedura per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;
- forme per l'esternazione dei pareri preliminari di natura non vincolante, in ordine a quelle iniziative sulle quali sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
- metodi e procedimenti per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazioni di proposte;
- casi in cui le relative sedute non sono aperte al pubblico.

 
Altri Articoli:
Art. 17 - Consiglieri Comunali
Art. 15 - Commissioni Consiliari
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