1. Il Consiglio comunale può istituire a norma di legge nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali. 2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione. 3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organi di partecipazione, funzionari, rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti. Il Sindaco, gli Assessori, gli organi di partecipazione, i funzionari, i rappresentanti di forze sociali politiche ed economiche, se invitati, sono tenuti a partecipare. 4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogniqualvolta essi lo richiedano. 5. La presidenza delle Commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia è assegnata ad un rappresentante delle opposizioni, designato con le modalità indicate dal regolamento. |