Comuni Italiani Art. 15 - Commissioni Consiliari. Statuto Comunale di Avigliana (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini aviglianesi

Statuto Comune di Avigliana

Parte I - Organizzazione Istituzionale
Titolo I - Organi del Comune
Art. 15 - Commissioni Consiliari
1. Il Consiglio comunale può istituire a norma di legge nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.

2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione.

3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organi di partecipazione, funzionari, rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti. Il Sindaco, gli Assessori, gli organi di partecipazione, i funzionari, i rappresentanti di forze sociali politiche ed economiche, se invitati, sono tenuti a partecipare.

4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogniqualvolta essi lo richiedano.

5. La presidenza delle Commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia è assegnata ad un rappresentante delle opposizioni, designato con le modalità indicate dal regolamento.

 
Altri Articoli:
Art. 16 - Attribuzioni delle Commissioni
Art. 14 - Richiamo Al Regolamento
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