Comuni Italiani Art. 17 - Consiglieri Comunali. Statuto Comunale di Avigliana (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini aviglianesi

Statuto Comune di Avigliana

Parte I - Organizzazione Istituzionale
Titolo I - Organi del Comune
Art. 17 - Consiglieri Comunali
1. I Consiglieri comunali esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e rappresentano l'intera collettività. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge.

2. I Consiglieri hanno il dovere di partecipare, salvo giustificato motivo, alle riunioni del Consiglio.

3. In caso di mancata e ingiustificata partecipazione di un Consigliere a tre sedute consecutive del Consiglio comunale, il Sindaco avvia la procedura di decadenza, notificando allo stesso la contestazione delle assenze ingiustificate effettuate e richiedendo notizia di eventuali cause giustificative.

4. Il Consiglio si esprime sulle motivazioni giustificative presentate dal Consigliere nei termini assegnati e ne delibera l'eventuale decadenza con il voto favorevole dei 5/7.

5. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono irrevocabili ed immediatamente efficaci. Esse sono indirizzate alla Presidenza del Consiglio e devono essere presentate personalmente dall'interessato per essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. In caso di impedimento del Consigliere Comunale, le dimissioni di quest'ultimo possono essere presentate per interposta persona, purchè previamente autenticate, con data certa e con l'indicazione delle generalità della persona delegata a presentarle al protocollo dell'Ente.

6. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

7.Ogni Consigliere deve poter svolgere liberamente le proprie funzioni ed ottenere dagli uffici tutte le notizie, le informazioni relative all'attività del Comune, nonché degli Enti ed Aziende dipendenti, utili per l'espletamento del proprio mandato. L'esercizio di tale diritto deve essere mediato con l'esigenza di non alterare la normale funzionalità amministrativa.

8. Nel numero previsto dalla legge hanno potere di iniziativa per la convocazione del Consiglio comunale.

9. Singolarmente hanno diritto di iniziativa e di controllo su ogni questione sottoposta a deliberazione del Consiglio comunale secondo le formalità stabilite dalla legge e dal regolamento.

10. L'esame della proposta di deliberazione e della richiesta di emendamenti che incidono in modo sostanziale sulle proposte di deliberazioni all'esame del Consiglio è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del "giusto procedimento".

11. Singoli Consiglieri comunali possono essere incaricati dal Consiglio a trattare questioni particolari.

12. Hanno diritto singoli Consiglieri di presentare interrogazioni e mozioni. La risposta all'interrogazione è obbligatoria. Se la mozione si conclude in una proposta di deliberazione questa verrà iscritta all'O.d.G. del successivo Consiglio comunale al fine di acquisire i pareri di legge.

13. I Consiglieri sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi previsti dalla legge e quando esaminano documenti a cui è vietato l'accesso al pubblico.

14. E' consigliere anziano colui che, nelle ultime elezioni per il rinnovo del Consiglio, ha ottenuto la maggior cifra elettorale individuale. Non vanno considerati, a tal fine, il Sindaco neo eletto ed i candidati alla carica di Sindaco.

 
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