Comuni Italiani Art. 04 - Individualità, Inviolabilità e Cooperazione. Statuto Comunale di Angrogna (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini angrognini

Statuto Comune di Angrogna

Capo 01 - Principi Fondamentali
Art. 04 - Individualità, Inviolabilità e Cooperazione
01. il comune, dunque, riconosce ed afferma la peculiarità e l'autonomia originaria della comunità locale quale fondamento prioritario della propria autonomia statutaria, normativa, organizzativa e finanziaria, ad esso riconosciuta dalla costituzione e dalla legge 08 giugno 1990 n. 142 .

02. il comune, quindi, afferma come inviolabile la propria individualità e come bene assolutamente primario l'autonomia della comunità locale, che, in via di principio, non dovrebbe ridursi ad elemento mercificabile attraverso la concessione di corrispondenti contributi finanziari dello stato e della regione o di qualsiasi altro beneficio economico.

03. il comune afferma, alla luce del dettato costituzionale, l'equivalenza del diritto primario alla libertà personale inviolabile riconosciuto ad ogni cittadino con il diritto primario all'autonomia riconosciuto ad ogni ente comunitario e cioè ad ogni comunità locale organizzata in ente locale territoriale.

04. il comune di Angrogna, pertanto, considera negativamente gli istituti dell'unione di comuni (artt. 26 legge 142/90) e della fusione di due o più comuni (art. 11 e 26 legge 142/90), mentre intende avvalersi di ogni possibile forma di cooperazione con gli altri enti locali per il raggiungimento delle proprie finalità.

05. il comune di Angrogna, al fine di assicurare la realizzazione e l'esercizio di servizi od opere di dimensione o complessità eccedenti le possibilità gestionali e finanziarie del singolo comune o comunque assicurare efficienza ed efficacia alla complessiva gestione di competenza, si propone l'attuazione delle forme associative e di cooperazione previste dagli artt. 24 - 25 - 27 della legge 142/90 ma, soprattutto, si propone e propone agli altri comuni della valpellice come strumento fondamentale per l'esercizio delle funzioni comunali la comunità montana, in riferimento al disposto di cui all' artt. 29 , 02 comma legge 142/90 , ove è stabilito che "l'esercizio associato di funzioni proprie dei comuni o a queste delegate dalla regione spetta alle comunità montane".

 
Altri Articoli:
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Art. 03 - Elementi Caratteristici
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