01. il comune di Angrogna, tipicamente montano, individua nella comunità montana val pellice - al di sopra dei superstiti campanilismi, degli oggettivi interessi particolari delle singole comunità locali, delle reali differenziazioni socio-economiche e quindi culturali, fra alta media bassa valle, delle divisioni politiche o comunque di parte - il luogo politico-amministrativo più idoneo per assicurare, non solo l'esercizio associato delle funzioni comunali proprie o delegate, ma anche e soprattutto la gestione associata e programmata del territorio compreso nella zona montana omogenea oggettivamente individuabile come valpellice. 02. il comune di Angrogna, afferma come propria linea programmatica permanente, proponendola agli altri comuni della valle una politica comunitaria, di collaborazione sovracomunale incentrata sulla comunità montana valpellice, tesa, attraverso la programmazione del territorio, allo sviluppo socioeconomico della valle, alla tutela delle identità culturali delle singole comunità locali, all'apertura culturale e, per quanto possibile, operativa verso le realtà esterne alla valle. 03. il comune di Angrogna, pur riconoscendo la comunità montana come strumento privilegiato per la collaborazione fra i comuni della valle, utilizzerà anche, per il migliore conseguimento di fini comuni, altre forme di intesa e di collaborazione con i comuni confinanti, eventualmente meno formali di quelle previste dal capo 08 della legge 142/90 . 04. fra queste ultime, comunque, il comune di Angrogna intende privilegiare, "al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati", qualora non sia raggiungibile lo scopo attraverso la delega alla comunità montana, l'istituto della convenzione, come previsto dall' artt. 24 della legge 142/90 . |