1. E' istituito l'albo comunale delle associazioni suddivise per categorie di finalità, fissate da apposito regolamento. 2. I cittadini residenti o domiciliati nel comune, ivi compresi gli stranieri comunitari ed extracomunitari, possono liberamente associarsi al fine della partecipazione popolare all'attività comunale e per proporre iniziative alla civica amministrazione. 3. La costituzione dell'associazione dovrà essere comunicata all'amministrazione comunale e questa, nei trenta giorni successivi, deve prenderne atto inserendola in un registro delle associazioni cittadine col fine della partecipazione popolare. 4. Le associazioni stesse, in persona dei soggetti legalmente rappresentanti, possono accedere agli atti dell'amministrazione ed estrarre copie degli atti stessi secondo le regole di cui all'articolo precedente, possono presentare proposte di deliberazione, che devono essere istruite e portate all'esame del consiglio o della giunta, possono farsi promotrici di referendum consultivi e devono essere necessariamente sentite per tutti i procedimenti che riguardano l'area geografica o gli interessi della parte della collettività che vi aderisce. 5. Nel caso vengano costituite più associazioni di partecipazione relative alla stessa area geografica ovvero agli stessi interessi collettivi, l'amministrazione può inviare gli atti di cui al comma precedente ad una sola delle associazioni, scelta con il criterio cronologico, e in tal caso l'associazione prescelta dovrà provvedere con i propri mezzi a fare avere copia degli atti alle altre associazioni. In tal caso l'amministrazione indicherà chiaramente, all'associazione prescelta, l'onere della diffusione. 6. Nello statuto dell'associazione dovrà essere dato atto della conoscenza delle norme dello statuto comunale e dovrà essere assunto l'impegno del rispetto delle norme stesse. 7. In mancanza di tale norma, l'amministrazione invita l'associazione ad introdurre la stessa assegnando all'uopo un termine. Nel caso di inottemperanza e comunque fino all'ottemperanza, l'associazione non verrà registrata e nei suoi confronti non troveranno applicazione le norme previste per le associazioni registrate. 8. Ogni cittadino residente nel territorio comunale ovvero, anche se non residente, se dimostri comunque di essere titolare di una situazione soggettiva qualificata, può proporre istanze, petizioni e proposte agli organi comunali. 9. Tali istanze devono essere obbligatoriamente istruite, anche nel caso di non accoglimento delle stesse il relativo provvedimento di reiezione deve essere adeguatamente motivato. 10. Per un migliore ed efficace coordinamento fra comune, associazioni, comitati e rappresentanze di base, vengono istituite le consulte. |