1. Tutti i cittadini, anche non residenti nel comune, possono prendere visione, secondo le norme stabilite nel relativo regolamento, dei provvedimenti del comune e dei provvedimenti degli enti, aziende e concessionarie di pubblici servizi da esso dipendenti. 2. I provvedimenti e gli atti suddetti possono anche essere rilasciati in copia fotostatica a chi ne faccia richiesta al responsabile del relativo servizio, previa presentazione di istanza conforme alla legge sul bollo e previo il pagamento dei diritti stabiliti nel regolamento. 3. I diritti di segreteria relativi alle norme sull'accesso saranno determinati in relazione ai costi effettivi, connessi con le varie operazioni ad esse relative. 4. Sono esclusi dalle regole suddette gli atti dichiarati segreti o riservati dalla legge; gli atti che il sindaco, con propria dichiarazione preventiva individui di carattere riservato, in quanto concernenti la sfera giuridica riservata di persone, di gruppi di persone o di imprese singole o associate. 5. Con regolamento saranno determinati gli atti e le categorie di atti per i quali il sindaco può emettere la dichiarazione di riservatezza. 6. Nel caso il carattere riservato di un atto venga dichiarato dal sindaco sono per un tempo limitato, questo deve essere indicato, ma lo stesso può essere motivatamente prorogato se non sono venute meno le ragioni che ne hanno originariamente consigliato la dichiarazione di riservatezza. 7. La presente normativa si applica anche per le rappresentazioni grafiche e fotocinematiche. |