Comuni Italiani Art. 59 - Diritti degli Interessati agli Atti Amministrativi. Statuto Comunale di Rimini (Provincia di Rimini - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini riminesi

Statuto Comune di Rimini

Titolo III - Collaborazione, Partecipazione, Accesso e Informazione
Capo IV - Partecipazione al Procedimento Amministrativo
Art. 59 - Diritti degli Interessati agli Atti Amministrativi
1. I soggetti che ricevono la comunicazione di avvio di procedimento e coloro che rientrano nelle fattispecie di cui al precedente articolo hanno diritto:
a) di prendere visione degli atti del procedimento;
b) di presentare memorie scritte e documenti, purché pertinenti al procedimento;
c) di richiedere di essere ascoltati dal Responsabile del procedimento.

2. Dell'audizione di cui alla lettera c) del precedente comma, che deve tenersi entro dieci giorni dalla richiesta e comunque prima dell'emanazione dell'atto, deve essere steso apposito verbale, firmato dal Responsabile del procedimento e dall'intervenuto.

 
Altri Articoli:
Art. 60 - Istituzione e Prerogative del Difensore Civico
Art. 58 - Avvio di Procedimento Amministrativo
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