Comuni Italiani Art. 37 - Controllo Interno sulla Gestione Contabile. Statuto Comunale di Rimini (Provincia di Rimini - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini riminesi

Statuto Comune di Rimini

Titolo II - Norme Fondamentali per l'Organizzazione
Capo V - Ordinamento Finanziario e Patrimoniale
Art. 37 - Controllo Interno sulla Gestione Contabile
1. I Dirigenti sono tenuti ad assoggettare a costante controllo le dinamiche inerenti le risorse finanziarie loro assegnate, onde assicurare la tempestiva attuazione di tutte le fasi di entrata e la regolarità del processo di erogazione di spesa.

2. I Dirigenti, qualora le risultanze, ancorché parziali, della gestione in corso prefigurino uno squilibrio della gestione finanziaria al termine dell'esercizio, debbono tempestivamente relazionare al Ragioniere Capo, ai fini delle funzioni a quest'ultimo assegnate dalla legge, formulando osservazioni e rilievi utili ad evidenziare e rimuovere le cause dello squilibrio.

3. La Giunta trasmette, entro quarantacinque giorni dal termine del primo semestre, una sintetica relazione al Consiglio Comunale e al collegio dei Revisori in merito alla gestione finanziaria del primo semestre; a tale relazione è allegato un apposito documento attestante le variazioni intervenute agli stanziamenti degli interventi di bilancio, sia di parte entrata che di parte spesa, e dei correlati accertamenti ed impegni effettuati; in merito alla gestione residui, il documento dovrà dimostrare l'ammontare delle riscossioni e dei pagamenti in corrispondenza delle somme mantenute a residuo a livello di ogni singolo intervento.

 
Altri Articoli:
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Art. 36 - Svolgimento delle Funzioni
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