1. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le funzioni ad esso demandate dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento in piena autonomia e con la diligenza del mandatario. 2. I Revisori dei Conti: - collaborano con il Consiglio Comunale, nella sua funzione di controllo e di indirizzo; a tal fine sono chiamati ad esprimere, ove richiesto da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, pareri su proposte deliberative, di competenza consiliare, limitatamente ad aspetti economici, patrimoniali e finanziari; - hanno diritto di accesso agli atti e documenti dei relativi uffici, nell'esercizio della funzione di controllo e di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente e delle sue istituzioni; - possono presentare al Consiglio, per il tramite della Giunta, tutte le volte che lo ritengano necessario, una relazione riferita all'attività svolta, con i rilievi e le proposte ritenute utili a conseguire una maggiore efficienza, produttività ed economicità di gestione. 3. In sede di esame del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione, il Presidente del Collegio presenta la relazione di accompagnamento redatta ai sensi di legge e presenzia alle relative sedute consiliari unitamente agli altri Revisori in carica. 4. Il Regolamento definisce i contenuti più specifici e le modalità concrete di svolgimento dei compiti dei Revisori. 5. Nell'esercizio delle funzioni previste dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento, il Collegio dei Revisori dei Conti, può disporre ispezioni, acquisire documenti e convocare Dirigenti e dipendenti del Comune e delle sue istituzioni. 6. I Revisori intervengono, su richiesta del Sindaco, alle riunioni della Giunta Comunale, fornendo, se richiesti, pareri scritti. |