Comuni Italiani Art. 11* - Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari. Statuto Comunale di Rimini (Provincia di Rimini - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini riminesi

Statuto Comune di Rimini

Titolo II - Norme Fondamentali per l'Organizzazione
Capo I - Ordinamento Istituzionale
Art. 11* - Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari
Il presente articolo, modificato in sede di sesta Revisione Statutaria, per effetto della norma transitoria di cui all'art. 67 del presente Statuto, entrerà in vigore all'atto della proclamazione degli eletti nel Consiglio Comunale che scaturirà dalle elezioni amministrative successive a quelle del 27 maggio 2001.

1. E' istituita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari, presieduta dal Presidente del Consiglio, con funzione di collaborazione per la formazione del programma dei lavori del Consiglio, la determinazione del calendario delle sedute e l'iscrizione di argomenti all'ordine del giorno nonché i modi ed i tempi della discussione.

2. Della Conferenza fanno parte i Presidenti dei Gruppi Consiliari o i Consiglieri da questi delegati.

3. Il Sindaco e il Vicepresidente hanno facoltà di partecipare alle riunioni della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari, di cui sono regolarmente informati.

3/bis. Sindaco e Vicepresidente del Consiglio non hanno diritto di voto nella Conferenza. Il Vicepresidente quando presiede la Conferenza in sostituzione del Presidente assente, ha diritto di voto e di percepire il gettone di presenza.

4. Le modalità di funzionamento sono indicate dal Regolamento.

 
Altri Articoli:
Art. 11/Bis - Commissioni Consiliari
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