Comuni Italiani Art. 11/Bis - Commissioni Consiliari. Statuto Comunale di Rimini (Provincia di Rimini - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini riminesi

Statuto Comune di Rimini

Titolo II - Norme Fondamentali per l'Organizzazione
Capo I - Ordinamento Istituzionale
Art. 11/Bis - Commissioni Consiliari
1. Il Consiglio Comunale istituisce nel proprio seno Commissioni Permanenti attinenti a settori organici di materie. Tali Commissioni restano in funzione per tutta la durata del mandato del Consiglio.

2. Il Consiglio Comunale nell'ambito delle proprie competenze può istituire nel proprio seno Commissioni speciali con compiti ed attribuzioni consultive, propositive, referenti, e istruttorie su questioni particolari e di natura temporanea. Speciali Commissioni di indagine sulla attività dell'amministrazione sono previste dall'art. 6/bis del presente Statuto.

3. Il Consiglio Comunale può altresì istituire Commissioni di controllo o di garanzia. Il Presidente di tali Commissioni è nominato dal Consiglio su designazione dei Gruppi Consiliari di minoranza.

4. Modalità di funzionamento e competenze delle Commissioni previste ai commi precedenti sono indicate nel Regolamento.

 
Altri Articoli:
Art. 12 - Commissioni Consiliari Permanenti
Art. 11* - Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari
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