1.Nel rispetto dei principi del vigente ordinamento finanziario e contabile, per permettere il controllo economico sulla gestione e il controllo sull'efficacia dell'azione del comune, il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili saranno redatti in modo da consentire una lettura per programmi, progetti, servizi ed obbiettivi. 2.Nel regolamento di contabilità sono previste metodologie di analisi e valutazione, indicatori e parametri nonché scritture contabili che tendano a rendere concreti i principi e le finalità indicati nel comma 1 del presente articolo. 3.Sulla base dei criteri e delle metodologie individuate nel regolamento di contabilità i responsabili delle unità organizzativi riferiscono periodicamente circa l'andamento dei servizi e delle attività a cui sono preposti con particolare riferimento all'efficacia ed economicità degli stessi. 4.Il consiglio comunale, anche attraverso le commissioni consiliari permanenti, può informarsi sull'andamento della gestione finanziaria ed economica del comune mediante richiesta di relazioni informative e propositive alla giunta, ai revisori dei conti, al direttore generale, al segretario generale ed ai responsabili delle unità organizzativi sugli aspetti gestionali delle attività e dei singoli atti fondamentali con particolare riguardo all'organizzazione e gestione dei servizi ed allo stato di attuazione dei programmi. |