Comuni Italiani Art. 53 - Autonomia Finanziaria. Statuto Comunale di Lodi (Provincia di Lodi - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini lodigiani

Statuto Comune di Lodi

Capo VIII - Gestione Economico-Finanziaria e Contabilità
Art. 53 - Autonomia Finanziaria
1.Nell'ambito dell'autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, il consiglio comunale determina i criteri circa la compartecipazione degli utenti alla copertura dei costi dei servizi di cui lo stesso assicura lo svolgimento. La determinazione delle tariffe, da effettuarsi dal consiglio comunale nell'ambito della suddetta disciplina generale e in rapporto ai costi effettivi dei servizi, si ispira a sistemi di differenziazione in relazione alla capacità contributiva degli utenti.

2.Nel rispetto del vigente ordinamento, qualora dalla realizzazione di opere, interventi ed attività derivino utilità particolari e differenziate a singoli, gruppi o categorie predeterminabili, saranno previste forme di contribuzione in rapporto al grado di utilità diretta conseguita.

3.Sempre nel rispetto dell'ordinamento vigente le risorse necessarie alla realizzazione di opere, interventi o alla istituzione e gestione di servizi possono essere reperite anche mediante contribuzioni "una tantum" o periodiche corrisposte dai cittadini. A tal fine possono essere promosse forme di consultazione della cittadinanza o di parti di essa, anche su iniziativa di gruppi organizzati, associazioni ed organismi di partecipazione.

4.Il regolamento sulla partecipazione disciplinerà tali forme di consultazione nel rispetto del principio di vincolatività della dichiarazione di contribuzione resa dal cittadino. Con deliberazione del consiglio comunale viene determinata la misura minima delle risorse da reperire attraverso contribuzioni perché si faccia luogo alla realizzazione delle opere o interventi ed alla istituzione e gestione dei servizi.

5.Le attività di natura imprenditoriale, patrimoniale e finanziaria sono attuate e gestite secondo criteri che garantiscano, oltre al raggiungimento delle finalità previste dal piano dei servizi, un'adeguata redditività delle risorse poste in essere.

6. La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune, nel rispetto dei principi dettati dalle legge 27 luglio 2000 n. 212, mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. In particolare, l'organo competente a rispondere all'istituto dell'interpello è individuato nel dipendente responsabile del tributo.".

 
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