1.Il difensore civico viene eletto con votazione espressa da parte di un'assemblea civica, presieduta dal sindaco, alla quale partecipano i componenti il consiglio comunale ed i consiglieri in carica nei consigli circoscrizionali. Ciascun membro dell'assemblea è portatore di un voto. 2.Viene eletto difensore civico il candidato che ottiene, in prima convocazione, la maggioranza dei due terzi dei voti degli aventi diritto a partecipare alla suddetta assemblea civica. 3.Ove tale votazione risulti infruttuosa, il difensore civico è eletto, in una successiva seduta, con la maggioranza assoluta dei votanti. 4.Le modalità ed i termini di presentazione delle candidature così come le condizioni di ineleggibilità e di decadenza, l'organizzazione e lo svolgimento delle sedute della suddetta assemblea vengono disciplinati da apposito regolamento. 5.Può essere eletto difensore civico qualsiasi cittadino italiano iscritto nelle liste elettorali del comune di Lodi che goda dei diritti civili e politici e non abbia riportato condanne penali, non abbia carichi penali pendenti e non si trovi in una delle condizioni di ineleggibilità previste dallo statuto. 6.Il difensore civico deve essere persona di comprovata autorevolezza e integrità, deve possedere un'adeguata competenza giuridica ed in campo amministrativo, aver maturato esperienza nel campo della tutela dei diritti dei cittadini, non essere dipendente dell'amministrazione comunale, non avere incarichi direttivi o esecutivi in sede di partito, non essersi presentato in alcuna lista nelle elezioni politiche ed amministrative immediatamente precedenti. |