Comuni Italiani Art. 18 - Istituzione. Statuto Comunale di Lodi (Provincia di Lodi - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini lodigiani

Statuto Comune di Lodi

Capo IV - Difensore Civico
Art. 18 - Istituzione
1.E' istituito nel comune di Lodi l'ufficio del difensore civico con funzioni di controllo sulle deliberazioni della giunta e del consiglio nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge e tutorie dei cittadini nei confronti del comune medesimo, nonché degli enti ed aziende da esso dipendenti e di ogni altro ente od ufficio amministrativo nell'ambito territoriale del comune di Lodi che aderisca all'istituto.

2.Il difensore civico svolge il ruolo di garante della imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione nell'interesse del comune stesso per il quale tali prerogative costituiscono obiettivo fondamentale.

3.Il difensore civico tutela in particolare gli interessi dei cittadini riguardo alle modalità di erogazione dei servizi ed in relazione al loro accesso agli atti amministrativi.

4.Il difensore civico non è soggetto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale nei confronti degli organi del comune ed agisce autonomamente nel rispetto dell'ordinamento vigente e dei principi della corretta gestione dell'azione amministrativa.

 
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