1.E' previsto il referendum consultivo su richiesta di almeno duemila cittadini elettori di Lodi, ovvero di almeno due terzi dei componenti il consiglio comunale, ovvero su richiesta dei consigli di circoscrizione approvata dai due terzi dei componenti di ciascun consiglio circoscrizionale. 2.La richiesta di cui al comma 1 può riguardare qualsiasi argomento sul quale gli organi istituzionali del comune hanno competenza deliberativa ad eccezione dei seguenti: a) elezioni, nomine, designazioni, revoche, dichiarazioni di decadenza, e in generale deliberazioni o questioni concernenti persone; b) personale del comune e delle aziende speciali; c) regolamento di funzionamento del consiglio comunale; d) bilanci, finanza, tributi e contabilità; e) materie sulle quali gli organi istituzionali del comune devono esprimersi entro termini stabiliti per legge ove tali termini non consentissero lo svolgimento dei referendum; f) provvedimenti ed atti deliberativi già assunti dall'amministrazione comunale, ad eccezione della tematica più generale che l'atto sottende; g) pareri richiesti da disposizioni di legge con termini o condizioni incompatibili con la possibilità tecnica di esperire il referendum; h) gli atti concernenti la salvaguardia dei diritti delle minoranze. 3.Sono altresì esclusi referendum su materie attinenti la gestione nelle quali il comune condivide la competenza con altri enti. 4.Il referendum locale non può svolgersi in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali. 5.Apposito regolamento disciplinerà la composizione del comitato promotore, le modalità di raccolta delle firme, i tempi per il giudizio preventivo di ammissibilità espresso da un apposito collegio di nomina consiliare, nonchè la composizione dello stesso, i termini entro i quali il consiglio comunale delibera l'indizione del referendum, e le modalità e procedure di votazione. 6.L'indizione dei referendum sospende la decisione sulle proposte di deliberazione o su eventuali provvedimenti oggetto delle proposte, salvo i casi in cui il consiglio comunale con maggioranza qualificata, cioè con voto favorevole di tre quarti dei consiglieri in carica, non sia di contrario avviso. 7.All'onere finanziario per le spese comportanti il referendum l'amministrazione dovrà far fronte con propri mezzi di bilancio. 8.Le proposte soggette a referendum sono approvate se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto per le elezioni del consiglio comunale di Lodi e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. 9.Il consiglio comunale entro trenta giorni dall'esito esamina la materia sulla quale si sono espressi i cittadini e il risultato della consultazione e adotta le proprie determinazioni. 10.Qualora il consiglio comunale ritenga di non aderire al parere espresso dalla popolazione sulla questione oggetto del referendum deve espressamente pronunciarsi a maggioranza di tre quarti degli eletti con una deliberazione contenente ampia e documentata motivazione, dandone adeguata pubblicità. |