1. Tutti i cittadini lodigiani, i cittadini dell'Unione Europea, gli stranieri regolarmente soggiornanti a Lodi hanno facoltà, in modo singolo o associato, di presentare istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi. (art. 8, comma 5, T.U. n.267/2000) 2.Esse debbono contenere in modo chiaro la questione posta o la soluzione proposta, la sottoscrizione dei presentatori, con firme autenticate a termini di regolamento sulla partecipazione pena l'inammissibilità, il recapito almeno del primo firmatario. 3.L'Amministrazione ha quarantacinque giorni di tempo, dalla data di presentazione al protocollo, per esaminare l'atto e far conoscere il proprio intendimento in merito o i motivi di un eventuale ritardo di esame. 4.Nel regolamento sulla partecipazione verranno disciplinati ulteriori aspetti procedurali per rendere effettiva tale facoltà dei cittadini. |