1 - Il Regolamento determina le modalità per la richiesta, l'autorizzazione e l'accesso agli atti, i tempi entro i quali ciò deve avvenire e prevede i casi in cui il diritto di accesso può essere esercitato in via informale. 2 - Gli atti possono essere esibiti dopo la emanazione e non durante l'attività istruttoria, fatto salvo il diritto di chi vi è direttamente interessato. 3 - Il rilascio di copie è subordinato al pagamento dei soli costi di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo. 4 - Il Sindaco, con atto motivato, può dichiarare la temporanea riservatezza di atti, vietandone l'esibizione, quando la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese. Il Regolamento individua gli atti formati o ricevuti assogettabili alla dichiarazione, regola le modalità ed i tempi per la stessa e per la sua durata. |