Comuni Italiani Art. 63 - Indirizzi Regolamentari. Statuto Comunale di Biella (Provincia di Biella - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini biellesi

Statuto Comune di Biella

Titolo III - Decentramento e Partecipazione
Capo II - Istituti di Partecipazione
Sezione 4° - Informazione, Accesso agli Atti, Procedimento Amministrativo
Art. 63 - Indirizzi Regolamentari
1 - Il Regolamento determina le modalità per la richiesta, l'autorizzazione e l'accesso agli atti, i tempi entro i quali ciò deve avvenire e prevede i casi in cui il diritto di accesso può essere esercitato in via informale.

2 - Gli atti possono essere esibiti dopo la emanazione e non durante l'attività istruttoria, fatto salvo il diritto di chi vi è direttamente interessato.

3 - Il rilascio di copie è subordinato al pagamento dei soli costi di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.

4 - Il Sindaco, con atto motivato, può dichiarare la temporanea riservatezza di atti, vietandone l'esibizione, quando la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese. Il Regolamento individua gli atti formati o ricevuti assogettabili alla dichiarazione, regola le modalità ed i tempi per la stessa e per la sua durata.

 
Altri Articoli:
Art. 64 - Avvio di Procedimento Amministrativo
Art. 62 - Diritto di Accesso agli Atti e ai Procedimenti
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