1 - Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dal Regolamento. 2 - I documenti amministrativi contenenti i dati personali di cui alla legge 31.12.1996 n. 675 sono accessibili ai portatori di un interesse personale e concreto e per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. 3 - È considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa. 4 - Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed eventuale estrazione di copia dei documenti amministrativi secondo le modalità stabilite dalle legge, dallo Statuto e dal Regolamento. |