Comuni Italiani Art. 60 - Ammissione della Richiesta. Statuto Comunale di Biella (Provincia di Biella - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini biellesi

Statuto Comune di Biella

Titolo III - Decentramento e Partecipazione
Capo II - Istituti di Partecipazione
Sezione 3° - Iniziative Popolari
Art. 60 - Ammissione della Richiesta
1 - L'ammissione della richiesta referendaria sia riguardo all'ambito della materia cui si riferisce il quesito ed alla sua chiarezza ed intelligibilità, sia riguardo il numero e la riconoscibilità dei sottoscrittori è rimessa al giudizio di una Commissione composta dal Segretario Generale del Comune, che la presiede, dal Difensore Civico e dal Dirigente responsabile dell'Ufficio Elettorale comunale, che funge da verbalizzante.

2 - È facoltà dei soggetti promotori del Referendum richiedere alla Commissione di cui al precedente comma il giudizio di ammissibilità riguardo alla materia del quesito ed alla sua chiarezza ed intelligibilità, anche prima dell'inizio della raccolta delle firme dei sottoscrittori. In tal caso la Commissione si pronuncia con le modalità e nei termini previsti dal Regolamento, fatto salvo il successivo giudizio per ciò che concerne gli ulteriori requisiti di ammissibilità richiesti dallo Statuto e dal Regolamento.

 
Altri Articoli:
Art. 61 - Disciplina del Referendum
Art. 59 - Richiesta di Referendum
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