Comuni Italiani Art. 59 - Richiesta di Referendum. Statuto Comunale di Biella (Provincia di Biella - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini biellesi

Statuto Comune di Biella

Titolo III - Decentramento e Partecipazione
Capo II - Istituti di Partecipazione
Sezione 3° - Iniziative Popolari
Art. 59 - Richiesta di Referendum
1 - Il Referendum può essere richiesto da un minimo di n. 19 Consiglieri Comunali o da n. 2000 elettori del Comune o dalla metà più uno dei Consigli Circoscrizionali quando lo richiedano la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati a ciascuna Circoscrizione.

2 - Il Referendum sui provvedimenti amministrativi di cui all'art. 58 del presente Statuto concernenti in modo specifico ed esclusivo il loro territorio può altresì essere richiesto da ciascun Consiglio Circoscrizionale quando lo richiedano 3/4 dei consiglieri assegnati alla circoscrizione. In tal caso partecipano alla Consultazione soltanto i soggetti di cui al comma 2) dell'articolo precedente che siano residenti nel territorio della Circoscrizione interessata.

3 - La richiesta di cui ai commi precedenti contiene il quesito che si vuole sottoporre alla popolazione, esposto in termini chiari ed intelligibili e si conclude con la sottoscrizione dei richiedenti autenticata ai sensi di legge.

4 - La richiesta viene rivolta al Sindaco che indice il Referendum nei tempi e con le modalità di svolgimento previste dal regolamento.

 
Altri Articoli:
Art. 60 - Ammissione della Richiesta
Art. 58 - Referendum
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