1 - Il Consiglio Comunale, nella prima seduta successiva alle elezioni, o comunque entro venti giorni dalla vacanza, procede nel proprio ambito all'elezione del Presidente del Consiglio e di un Vice - Presidente che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo. Il Sindaco non può essere eletto a tali cariche. 2 - Le due distinte votazioni hanno luogo a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio. Il Presidente ed il Vice - Presidente non possono entrambi appartenere alla lista o gruppo di liste collegate al candidato - Sindaco risultato eletto. Il Regolamento può prevedere maggioranze non qualificate per il caso in cui il primo scrutinio risulti infruttuoso. 3 - Il Presidente ed il Vice - Presidente restano in carica fino alla scadenza o allo scioglimento per qualsiasi causa del Consiglio che li ha eletti. Il Regolamento disciplina le cause di scadenza anticipata dall'incarico. 4 - Chi presiede l'adunanza del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e deliberazioni. Ha facoltà di sospendere l'adunanza nei casi previsti dal regolamento. Può, nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordine. 5 - La presidenza provvisoria del Consiglio nella prima seduta successiva alla proclamazione degli eletti, fino all'elezione del Presidente del Consiglio, ed in tutti i casi di contemporaneo impedimento, assenza o vacanza del Presidente e del Vice - Presidente è assunta dal Consigliere anziano. 6 - È consigliere anziano l'eletto che ha ottenuto la maggior cifra elettorale individuale con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri. |